TORINO - In vista della stagione invernale, la Città metropolitana di Torino ha emanato oggi l’ordinanza con cui è stato ufficializzato l’elenco delle strade in cui vige l’obbligo di utilizzare le gomme da neve o tenere a bordo le catene dal 15 novembre al 15 aprile (nella fotogallery). Nei tratti in cui è in vigore l’obbligo stabilito dall’ordinanza i veicoli a motore (esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli) devono essere muniti di pneumatici invernali o avere a bordo quelli che il Codice della Strada definisce come mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. In alcune strade provinciali in zone montane l’obbligo scatta già il 1° novembre e rimane in vigore sino al 30 aprile. Nel periodo in cui vige l’obbligo delle gomme o catene da neve i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade e comunque non nel corso di nevicate.
Per quanto riguarda la tangenziale di Torino non ci sarà alcun obbligo. ITP informa però che, dal 15 novembre al 15 aprile, vige l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali durante la stagione invernale sull’Autostrada A5 Torino-Quincinetto tra la stazione di Torino Nord al km 3+700 e la stazione di Quincinetto al km 53+294 e sul Raccordo Autostradale A4/A5 Ivrea-Santhià tra l’interscambio di Santhià al km 23+625 e l’interscambio di Pavone C.se al km 0+000.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva europea 92/23 o secondo il regolamento UNECE. Un marchio apposto al momento della produzione sugli pneumatici ne certifica l’omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli, cioè le catene e dispositivi che, come le “calze da neve”, hanno l’identica funzione, sono quelli previsti con un Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011 per gli autoveicoli delle categorie M1 (destinati al trasporto di persone e con almeno 8 posti a sedere), N1 ( destinati al trasporto di merci, con massa massima non superiore a 35 quintali), O1 e O2 (rimorchi). Sono anche ammessi i dispositivi che rispondono alla norma Ö-Norm V5117 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori e i dispositivi già in dotazione, a patto che rispondano a quanto previsto da un Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2002, che riguarda i veicoli della categoria M1.
Ovviamente i dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati. In caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo e devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote.
Nella fotogallery l’elenco delle strade in cui vige l’obbligo di utilizzare le gomme da neve o tenere a bordo le catene dal 15 novembre al 15 aprile.


