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BEINASCO - Autovelox approvato ma non omologato: la multa è nulla. Succede a Beinasco dove una automobilista, assistita dall'avvocato Martina Fazzone, ha vinto una causa davanti al giudice di pace di Torino contro il Comune. La violazione contestata è di aver circolato in strada Torino a Beinasco, altezza civico 136, alla velocità di 62,86 chilometri orari, a fronte del limite massimo consentito di 50. L'infrazione è stata rilevata a mezzo di apparecchiatura "Aguia Red&Speed", modello "Aguia-T5-5-R" (Matr. 16374). L'automobilista, nel ricorso, ha fatto presente l'illegittimità del verbale per mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, la quale risulterebbe unicamente "approvata" con Decreto del Ministero n. 48 del 01.03.2021.

«La mancanza di omologazione dell'apparecchio telelaser, essendo esso stato solamente approvato (fatto di per sé pacifico e documentato), costituisce motivo di accoglimento del ricorso, come da giurisprudenza della Corte di Cassazione cui questo Giudice intende adeguarsi», sottolinea il giudice di pace Valentina Ajmone nella sentenza. La Suprema Corte, infatti, in tema di violazioni del codice della strada per superamento dei limiti di velocità, ha recentemente stabilito che l’accertamento effettuato mediante apparecchiatura autovelox è illegittimo se il dispositivo, pur approvato, non è stato anche omologato ai sensi dell’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada e dell’articolo 192 del relativo regolamento di esecuzione. Specificando, passaggio fondamentale, che «la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica non è giuridicamente equipollente all’omologazione ministeriale».

Nemmeno la taratura annuale può supplire alla mancanza di omologazione. «Pertanto, l’assenza di omologazione incide radicalmente sulla legittimità dell’accertamento, non potendo ritenersi validamente formato il presupposto tecnico-giuridico per l’irrogazione della sanzione». Nel caso in esame, risulta non contestato tra le parti che il dispositivo risulti sprovvisto della relativa omologazione ai sensi di legge. Il giudice ha quindi annullato il verbale di accertamento emesso dalla Polizia Locale del Comune di Beinasco e ha condannato il Comune al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite.