BEINASCO - Un altro ricorso vinto da un automobilista contro il velox di Beinasco. In questo caso si tratta del ricorso depositato il 1 aprile del 2025 da in automobilista assistito dall’avvocato Martina Fazzone, che ha proposto opposizione al verbale di accertamento della Polizia Municipale del Comune di Beinasco, poiché circolava alla velocità di 61,60 chilometri orari, superando di 11,60 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso, in strada Torino all'altezza del civico 136. Una multa da 173 euro più 9.90 di spese e tre punti sulla patente.
Il giudice di pace, Erminia Gazzillo, ha dato ragione all'automobilista. Dalla documentazione presentata dal Comune di Beinasco, infatti, l’apparecchio rilevatore utilizzato «Aguia Red&Speed» modello "Aguia-T5-5-R" risulta essere stato solo «approvato» ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento, e non specificamente «omologato». Il Comune ha anche allegato il certificato di taratura e copia del verbale prove di funzionalità, oltre ai fotogrammi della rilevazione e della preventiva segnalazione sulla strada della postazione di controllo e del rilevamento della velocità.
«Dall’esame della documentazione, con valore probatorio fino a querela di falso, l’apparecchiatura utilizzata nel caso di specie parrebbe essere idonea all’utilizzo per il quale è stata impiegata - scrive il giudice - l’articolo 142 del codice della strada stabilisce che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate” e la specifica norma regolamentare precisa che “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. La sovrapposizione dei termini “approvazione” ed “omologazione” è solamente apparente, poiché l'utilizzo di dette espressioni consegue a due procedure completamente diverse con differenti provvedimenti conclusivi».
Il legislatore ha quindi previsto due diverse procedure, l’una riferita all’omologazione delle apparecchiature utilizzate per accertare la velocità su strada, come gli autovelox, per le quali non basta l’approvazione, e l’altra riferita all’approvazione delle apparecchiature che non hanno le caratteristiche richieste dal Codice della Strada e che devono essere seguite per ottenerne l'omologazione. Tali apparecchiature possono quindi essere solo approvate, con la conseguenza che non possono essere utilizzate per la misurazione della velocità, bensì per altre infrazioni.
«La norma è chiara nel prevedere che per misurare la velocità debbano essere utilizzati solo ed inequivocabilmente apparecchi omologati, che cioè devono avere caratteristiche peculiari o essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 192 del Reg. di Att. del CdS e in assenza dette caratteristiche e prescrizioni le apparecchiature possono solo essere approvate e non sono idonee a rappresentare una fonte di prova per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità. L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l’approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale».
Il giudice di pace di Torino, lo scorso 28 gennaio 2026, con la sentenza, ha quindi annullato il verbale «poiché è stato elevato con apparecchiatura elettronica non omologata ai sensi di legge, non risultando rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva della stessa».


