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MONCALIERI - Colpito da un Daspo di 5 anni per una presunta aggressione, tifoso del Torino di Moncalieri ricorre al Tar Piemonte e vince la causa contro il Ministero dell'Interno. Il Daspo era stato notificato all'uomo il 31 maggio 2024: il Questore di Torino aveva disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accedere, per il periodo di cinque anni, a tutti gli impianti del territorio nazionale o estero in cui di disputano incontri di calcio, con l'ulteriore prescrizione - per la medesima durata di cinque anni - dell'obbligo di comparizione presso la stazione carabinieri di Moncalieri mezzora prima dell'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra del Torino (disposizione convalidata dal Gip del Tribunale di Torino e poi revocata dalla medesima autorità giudiziaria). Questo in virtù di un episodio di aggressione verificatosi a Torino, in via Borgo Dora, all’esterno di una vineria.

L'uomo si è così rivolto al Tar chiedendo l'annullamento del Daspo affermando, da un lato, che i fatti addebitati non sarebbero stati commessi «in occasione o a causa di manifestazioni sportive», e dall’altro, che non vi sarebbero prove dell’attribuibilità allo stesso delle condotte contestate. Dagli atti di causa emergono, quali elementi comuni alle diverse versioni dei fatti prospettate dalle parti, le seguenti circostanze: le persone offese querelanti coinvolte nell’aggressione non sono appartenenti ad alcuna tifoseria organizzata; la ragione dell’alterco è consistita nel fatto che una delle persone presenti davanti alla vineria ha urinato vicino al portone di ingresso dello stabile dei querelanti; l’episodio è avvenuto in una zona della città molto distante dallo stadio e di per sé non collegata allo svolgimento della manifestazione sportiva.

«Sulla scorta di tali elementi, ad avviso del Collegio, la sola circostanza che il ricorrente si trovasse davanti ad un locale con altri tifosi in una zona molto distante dallo stadio, di per sé non collegata allo svolgimento della manifestazione sportiva, non risulta sufficiente ad integrare un nesso di “occasionalità” o di “causalità” tra tale manifestazione e la condotta addebitata - scrivono i giudici del Tar - la vicenda in questione, infatti, stando a quanto emerge dagli atti di causa, non risulta avere un legame né con un evento sportivo né con più late ragioni di rivalità sportiva che si siano estrinsecate al di fuori dello stadio, non potendosi pertanto ritenere integrato il presupposto della commissione del fatto “in occasione o a causa di manifestazioni sportive”, richiesto ai fini dell’emissione della misura di prevenzione del Daspo».

Di più: «Gli elementi raccolti in sede di indagine non appaiono sufficienti, nemmeno a livello indiziario, per attribuire la condotta contestata al ricorrente, tenuto conto di una serie di circostanze, quali: la mancanza di immagini video o fotografiche riferibili al ricorrente; la dichiarazione di un soggetto terzo secondo il quale il ricorrente non ha preso parte alla lite e si sarebbe limitato ad assistervi dalla soglia dell’enoteca; la diversità, accertata nell’ordinanza di revoca del G.i.p., tra le fattezze del ricorrente ritratte nella foto sottoposta alla persona aggredita per il riconoscimento e quelle risultanti dalle foto attuali del ricorrente stesso; il mancato riconoscimento del ricorrente da parte dei figli del soggetto aggredito e a loro volta vittime dell’aggressione».

Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha accolto e per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato.